PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comportamenti elusivi dell'identificazione. Tutela dei minori).

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a euro 1.000.
      4. Nei casi indicati dal comma 3 o qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero o lo stesso la dichiari falsamente o ponga in essere comportamenti elusivi dell'identificazione, questi è sottoposto a rilevazione del DNA, con metodi non invasivi, e a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. Al medesimo procedimento soggiacciono i minori stranieri non accompagnati o privi di documenti per i quali non sia stato possibile identificare il titolare della patria potestà o che abbiano commesso attività illecite o che versino in condizioni di abbandono o di rischio sociale. In tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni dell'articolo 70, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
      4-bis. Allo straniero o al minore straniero non identificato è assegnato un nome, anche di sua scelta, che fa fede fino all'accertamento della reale identità. A tale fine sono attivate procedure di ricerca sia in ambito nazionale, sia presso lo Stato dal quale il soggetto dichiara di provenire o si

 

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presume provenga. I minori stranieri sono segnalati al Comitato di cui all'articolo 33.
      4-ter. Lo straniero che dichiara una falsa identità o ponga in essere comportamenti elusivi dell'identificazione soggiace alle sanzioni previste dal comma 3 ed è sempre soggetto, salvo fatto più grave, all'espulsione amministrativa di cui all'articolo 13».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. Qualora lo straniero provenga da Stati con registrazioni anagrafiche non certe o in caso di documentazione incompleta o non probante o, comunque, in qualunque caso gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza lo ritengano opportuno, l'accertamento del rapporto di parentela è effettuato mediante rilevazione del DNA ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Per i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela è necessaria una documentazione probante sottoscritta dall'ambasciata in Italia dello Stato di provenienza del soggetto che dichiara di esercitare la patria potestà».

Art. 2.
(Contrasto dello sfruttamento degli stranieri clandestini).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

      «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
      2-ter. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, introdottosi clandestinamente nello Stato o con permesso di soggiorno scaduto ovvero cede allo stesso il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato è punito con l'arresto

 

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sino ad un anno e con l'ammenda sino a 20.000 euro. È sempre disposta la confisca dell'immobile».

      2. Il comma 12 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

      «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri con il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
      12-bis. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri introdottosi clandestinamente nello Stato o privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato. È sempre disposto il sequestro dell'azienda».

Art. 3.
(Potenziamento e coordinamento dei controlli nazionali e internazionali delle rotte dell'immigrazione clandestina).

      1. Dopo l'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Potenziamento e coordinamento dei controlli nazionali e internazionali delle rotte dell'immigrazione clandestina). - 1. Per il potenziamento dei controlli sulle rotte internazionali marittime e terrestri dell'immigrazione clandestina, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 50 milioni di euro per l'introduzione di un sistema di rilevazione satellitare ad alta definizione dell'area del Mediterraneo, anche al fine di individuare le località di partenza e l'esistenza di "navi madri", oltre che a fini di soccorso in mare, nonché per potenziare, mediante

 

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scanner collocati nei punti di accesso doganali marittimi e terrestri, i controlli sui tir e sui container merci.
      2. Su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri avvia gli opportuni contatti per il coordinamento dell'attività di controllo satellitare dell'area del Mediterraneo con i Paesi dell'Unione europea, nonché con gli altri Paesi rivieraschi, ai fini di quanto disposto dal comma 1.
      3. Alla pianificazione delle attività e al riparto delle risorse di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2008».

Art. 4.
(Effettività dell'espulsione).

      1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento» sono soppresse.
      2. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

      «1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti la detenzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, salvo che il giudice medesimo espressamente non prescriva che lo stesso non deve ritenersi socialmente pericoloso.

 

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Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero a una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

Art. 5.
(Criteri preferenziali nella determinazione dei flussi di ingresso).

      1. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche, sino all'azzeramento, all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto al terrorismo o alla criminalità internazionali o all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Le quote sono soggette al seguente criterio preferenziale: lavoratori provenienti da Stati con i quali il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in concorso tra loro, abbiano concluso accordi finalizzati alla regolamentazione e alla semplificazione dei flussi di ingresso, anche stagionali, e delle procedure di espulsione e di riammissione, nonché alla esecuzione in loco delle condanne penali emesse in Italia a carico dei loro cittadini.
      1-bis. Con i decreti di cui al comma 1 sono inoltre assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari,

 

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che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi».

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi della lettera d) dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Alla realizzazione delle attività di tutela e di reinserimento dei minori stranieri non accompagnati, comprese le attività di cui alla legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modificazioni, si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie previsto dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al 30 per cento delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.